sabato 2 luglio 2011

Scommesse: bolla di sapone o rivoluzione? Vi spiego gli scenari possibili

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Gentili lettori,
il calciomercato è entrato nel vivo ma la domanda che tutti i tifosi e addetti ai lavori si pongono è la seguente: lo stallo nell'inchiesta di scommessopoli deve esser intesa come la "quiete prima della tempesta" oppure si tratta della solita bolla di sapone destinata a dileguarsi al caldo estivo?
La risposta, allo stato attuale, non è agevole ma cercherò comunque di esser il più sintetico ed esaustivo possibile.
Le indagini, come tutti hanno bene inteso, sono due: una penale presso la Procura della Repubblica di Cremona ed una sportiva presso la Procura Federale della Figc.
Principi e tempi sono profondamente diversi poiché se nell'ambito processo penale chi indaga, nella fattispecie, non ha obblighi di celerità nell'ambito del procedimento sportivo la necessità primaria è quella chiarire ogni verità prima dell'inizio dei campionati.
Ecco, pertanto, i tempi e i passaggi della giustizia sportiva.
Il Procuratore Federale Palazzi inizierà gli interrogatori "sportivi" a partire da lunedì 4 luglio mentre i processi dovranno iniziare almeno a metà mese ( sempre luglio) per avere, entro la prima settimana di agosto, le sentenze con riferimento, almeno, ai primi due gradi di giudizio di giustizia calcistica.
I tesserati e le società coinvolte nella questione relativa al calcio scommesse, infatti, potranno esser deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale che, per quanto riguarda il procedimento sportivo, rappresenta il primo grado di giudizio.
Il secondo grado è, invece, rappresentato dalla Corte di Giustizia Federale le cui decisioni potranno esser ulteriormente impugnate dinnanzi agli organi giudiziari presso Coni ( Alta Corte di Giustizia e Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport) dei quali parleremo, per non rendere troppo impegnativa la presente lettura, solo in seguito alla presentazione di eventuali ricorsi.
Venendo alla vicenda in esame è bene evidenziare come, nel caso, risultino coinvolte, secondo quanto è dato sapere, diverse società di Serie B e Lega Pro che sono state chiamate in causa con riferimento alla condotta dei propri tesserati e dirigenti.
Ed, infatti, se i giudici sportivi dovessero ritenere qualcuno dei soggetti coinvolti responsabile di illecito disciplinare sportivo, le società di appartenenza dei tesserati deferiti potranno esser chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva come previsto dall'art. 4 comma II del Codice di Giustizia Sportiva.
Nel caso, invece, dovesse esser riconosciuto che l'illecito è stato commesso da chi rappresenta la società nell'interesse della società stessa si avrà responsabilità diretta ( art. 4 I comma cgs) la quale, a sua volta, si differenzia ulteriormente dalla responsabilità presunta ( art. 4 V comma cgs) il cui fondamento, invece, risiede nel vantaggio che la società ottiene per un illecito ideato da un terzo ( quindi non tesserato).
Quanto alle penalizzazioni, tuttavia, oggi risulta difficile fare delle previsioni poiché molto dipenderà dal tipo e grado di responsabilità che verrà accertata carico degli enti sportivi per i quali eventuali casi di responsabilità diretta (ove accertati) potranno anche portare a penalizzazioni esemplari ( es. caso Genoa nell'anno 2005).
In tale contesto è importante sottolineare che i giudici sportivi, nel comminare le sanzioni, sono tenuti ad attenersi al principio di "afflittività" secondo cui la sanzione deve esser effettiva nei confronti della società ( o tesserato) la quale deve percepire la pena come una vera e propria punizione ( es. una sanzione di pochi punti in classifica di penalizzazione che non comprometta il risultato sportivo acquisito non potrà esser comminata).
Ciò per evidenziare una ulteriore differenza con il processo penale secondo cui la sanzione deve esser rieducativa e non certamente punitiva come avviene nell'ordinamento sportivo dove, evidentemente, anche gli elementi di prova vengono valutati in modo differente dai giudici.
Nel processo penale, infatti, grava sulla Pubblica Accusa dimostrare innanzi al Giudicante la responsabilità dell'imputato mentre, nel processo sportivo, è sufficiente che i giudici siano ragionevolmente convinti della colpevolezza degli incolpati per i quali gli spazi di difesa sono sicuramente più angusti. In questo contesto e' il caso di sottolineare come una corretta strategia difensiva possa veramente fare la differenza tra un proscioglimento ed una condanna.

fonte tuttolegapro

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